Serie C/C, le decisioni del Giudice Sportivo: 1º turno

Pubblicato il 5 Settembre 2023 in Brevi

Le decisioni del Giudice Sportivo, Stefano Palazzi, dopo il primo turno della Serie C.

AMMENDE

OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE FOGGIA
I tifosi della Società FOGGIA ubicati nel Settore Curva Sud, nel corso ed in occasione della gara, hanno posto in essere le seguenti condotte. 1. fra il 16° ed il 44° minuto del secondo tempo, accendevano vari fumogeni lanciandoli (almeno otto) sul terreno e nel recinto di giuoco, senza provocare conseguenze dannose; 2. fra il 16° ed il 23° minuto del secondo tempo, facevano esplodere sul terreno e nel recinto di gioco petardi di elevata potenza (almeno sei), senza provocare conseguenze dannose; 3. in particolare, fra il 16° e il 17° minuto del secondo tempo, lanciavano sul terreno di gioco sei bengala e tre petardi, così provocando la sospensione della gara per circa un minuto, onde consentire ai Vigili del Fuoco di sgomberare il campo dal predetto materiale; 4. durante tale frangente lanciavano un altro petardo che, deflagrando, provocava, in danno di un Vigile del Fuoco intervenuto, una escoriazione sul braccio destro; 5. inoltre, al 17° ed al 21° minuto del secondo tempo, lanciavano tre petardi verso il Settore Tribuna occupato dai tifosi avversari, senza provocare conseguenze dannose; 6. al termine della gara, durante il deflusso dei sostenitori del FOGGIA, nelle adiacenze del Settore dagli stessi occupato, è scoppiato un incendio che si è propagato provocando gravi danni all’impianto dove si è disputata la gara. Come già premesso, in ordine a tale ultima circostanza sono stati richiesti approfondimenti istruttori, con riserva di adozione di eventuali ulteriori provvedimenti. Conclusioni. Da quanto sopra esposto risulta, in modo evidente, la gravità delle condotte poste in essere dai tifosi del FOGGIA, in occasione e durante la gara in oggetto. In primo luogo, vale rilevare che le condotte poste in essere fra il 16° ed 17° minuto del secondo tempo hanno reso necessaria la sospensione della gara per circa un minuto, atteso che il campo era stato ricoperto da numerosi oggetti pirotecnici. Inoltre, nel richiamare le specifiche condotte poste in essere, va evidenziato che, mentre un Vigile del Fuoco era sul terreno di gioco, intento a sgomberare lo stesso da altro materiale pirotecnico ivi lanciato dai tifosi medesimi, questi hanno lanciato al suo indirizzo un altro petardo che ha provocato conseguenze lesive in danno del predetto. Ma tale lancio, a prescindere dalle conseguenze concrete causate, presenta una pericolosità intrinseca ancora maggiore, in considerazione, fra l’altro, della sua direzione, dell’oggetto lanciato e della sua potenzialità lesiva. Infine, analoghe considerazioni devono essere ripetute in relazione al lancio di tre petardi nella Tribuna occupata dai tifosi avversari, atteso che la intrinseca pericolosità dello stesso prescinde dalle effettive conseguenze provocate. Appare, pertanto evidente la gravità dei comportamenti dei sostenitori del FOGGIA, condotte che, in violazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., costituiscono fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti integranti pericolo per l’incolumità pubblica. Inoltre, esse hanno determinato, anche in concreto, la sospensione della partita e una conseguenza lesiva in danno di un Vigile del Fuoco intervenuto per consentire la prosecuzione della gara. 8/14 Alla luce di quanto sopra riportato, nelle condotte di cui sopra, si deve ritenere ricorrente un caso di particolare gravità che, in applicazione del comma 4 dell’art. 25 cit, impone l’inflizione, congiunta o disgiunta, di una delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d), e), f), C.G.S. Nell’individuazione della sanzione più adeguata alla gravità delle condotte perpetrate ed alle conseguenze concrete che ne sono derivate appare congrua la sanzione prevista dalla lettera e), e cioè l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse. Nella specie, in considerazione della adozione dei modelli organizzativi da parte della Società ospitata, della circostanza che la Società FOGGIA disputava la gara in trasferta, dell’applicabilità, al fine del contenimento della sanzione, dell’istituto della continuazione, ex art. 13, comma 2, C.G.S. (considerate le molteplici e gravi condotte poste in essere e le conseguenze che ne sono derivate), si ritiene adeguata l’inflizione della sanzione dell’obbligo di disputare una gara casalinga a porte chiuse. Per i motivi esposti, in ordine alle condotte sopra specificate poste in essere dai sostenitori del FOGGIA, adotta i seguenti provvedimenti. Società FOGGIA OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CASALINGA A PORTE CHIUSE

€ 2.500 VIRTUS FRANCAVILLA
per avere alcuni dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, al 23°e 24° minuto del primo tempo e al termine della gara, intonato cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale e del quale farebbe, comunque, difetto il requisito della dimensione. 

€ 2.000 TARANTO
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’avere, i tifosi presenti nel Settore Gradinata, indirizzato, durante la gara, fasci laser verso il Settore Curva Sud occupato dei tifosi avversari, comportamento reiterato nonostante gli annunci finalizzati ad invitare gli autori all’interruzione di tale condotta; 2. nell’avere, i tifosi presenti nel Settore Curva Nord, lanciato al termine della gara sul terreno di gioco all’indirizzo di tesserati del Foggia una bottiglietta vuota di Caffè Borghetti, una trombetta in plastica di piccole dimensioni e un accendino, oggetto, quest’ ultimo, che 8/15 colpiva al braccio un tesserato della squadra avversaria senza arrecargli danni fisici evidenti.

€ 1.000 TURRIS
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribunale Centrale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato sul terreno di gioco, al 42° minuto del secondo tempo, un contenitore di patatine pieno (che colpiva un tesserato della propria squadra) e contestualmente un bicchiere di plastica pieno; B) per avere i suoi sostenitori presenti nel Settore Tribuna, al 16° minuto del secondo tempo, puntato più volte un raggio laser di colore verde all’indirizzo del viso del portiere del Benevento.

€ 600 BENEVENTO
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, dal Settore Distinti Ospiti, al 13° minuto del primo tempo all’interno del terreno di gioco un fumogeno acceso, prontamente rimosso dai Vigili del 8/16 Fuoco provocando la bruciatura del manto erboso.

€ 400 CERIGNOLA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribunale Centrale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara mentre la Quaterna Arbitrale faceva rientro negli spogliatoi, acqua all’interno del recinto di gioco in direzione dell’Arbitro il quale, al fine di evitare di essere colpito, faceva rientro in campo temporeggiando per circa due minuti. Successivamente, grazie all’intervento degli Steward, faceva regolarmente rientro negli spogliatoi. 

€ 100 LATINA
per avere alcuni dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ospiti, intonato al 71° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine.

SQUALIFICATI

ALLENATORI
Una giornata: Guido Pagliuca (Juve Stabia).

CALCIATORI
Tre giornate: Vito Leonetti (Cerignola).

Una giornata: Pasquale Pane (Avellino), Luca Martinelli (Cerignola), Mamadou Tounkara (Foggia).

*foto copertina: Audace Cerignola – Facebook ufficiale

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